MICHAELA... pensieri nel blu

Umberto Tozzi - Raccolte non ufficiali

Pagina in allestimento.

Disclaimer

Il materiale che compare su queste pagine è di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.
Tutto il materiale pubblicato sul sito ha carattere puramente informativo.
Nomi e/o Marchi di prodotti e/o aziende menzionate sono di proprietà o in licenza alle aziende di essi produttrici o licenziatarie o detentrici dei diritti.
Tutti i nomi di prodotti o aziende citati all'interno di questo sito sono utilizzati al solo scopo di identificazione e possono essere Trademark o Registered Trademark (Marchi Registrati) dei rispettivi e legittimi proprietari.
Tutti i loghi sono marchi depositati dai rispettivi proprietari, e qui come tali sono riconosciuti.
I testi contenuti sulle pagine di questo sito sono di proprietà dei rispettivi autori.

Legge 22 maggio 1993, n. 159
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio, n. 122

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Art. 2.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Art. 3.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'art. 172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.

Fonti bibliografiche

Pagina in allestimento.

  ALTRO